Ordinanza n.167 del 1988

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ORDINANZA N.167

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, (), promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Pretore di Tolmezzo, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad un'ordinanza emessa dal Presidente della Giunta provinciale di Udine, con cui si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio della caccia in riserva senza il permesso del concessionario (art. 43 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016), il Pretore di Tolmezzo con atto di rimessione in data 7 luglio 1982 (r.o. n. 646 del 1982) ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonchè agli artt. 3, 18 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli- Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 () ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo;

che la legge censurata, costituendo in riserve di diritto quasi l'intero territorio della regione e affidandone la gestione all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, si porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto i seguenti profili:

1) con gli artt. 3 e 18 Cost., in quanto il sistema introdotto, stabilendo un numero massimo di soci per ogni riserva (art. 10 della legge), confermando i soci delle preesistenti riserve, e ammettendo nuovi soci solo in rapporto alle vacanze e limitatamente ai cittadini residenti nella regione (artt. 4 e 60 del regolamento di esecuzione) creerebbe una disparità di trattamento fra cittadini in ordine all'ammissione nel sistema, obbligando peraltro i cacciatori ad associarsi all'organizzazione riservistica in violazione del principio di libertà di associazione;

2) con l'art. 97 Cost. in quanto violerebbe i principi: di legalità, delegando funzioni amministrative all'organo regionale della F.I.C. senza disciplinarne l'esercizio, di imparzialità, affidando una funzione pubblica di grande rilevanza ad una sola delle tante associazioni venatorie o ambientaliste, e di buon andamento, delegando funzioni pubbliche ad una associazione privata senza un'adeguata giustificazione;

3) con l'art. 4 dello Statuto regionale, in quanto violerebbe il limite costituzionale dell') escludendo dall'associazione riservistica i non residenti nella regione, nonchè il limite dei non ricompreso nella tassativa elencazione prevista dalla norma statutaria;

che il giudice a quo censura in particolare e in via subordinata l'art. 3 della citata legge nella parte in cui, delegando la gestione delle riserve, nei limiti fissati con l'emanando regolamento, agli organi regionali della FIC, delegherebbe la quasi totalità delle funzioni amministrative in materia di caccia ad un organismo periferico di una associazione ormai privata (art. 115 del d.P.R. n. 616 del 1977), e con un'ampiezza tale da porre in essere un vero e proprio trasferimento di competenze, così superando i limiti posti alla delega dalla decisione di questa Corte n. 39 del 1957 e violando l'art. 11 dello Statuto regionale che prevede come delegatari delle funzioni regionali i soli enti locali;

che, sempre in via subordinata, viene autonomamente impugnato anche l'art. 10 della stessa legge nella parte in cui, prevedendo il pagamento delle quote associative all'Organo gestore, si porrebbe in contrasto con l'art. 11 u.c. dello Statuto, secondo il quale le spese sostenute dagli enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Ritenuto inoltre che l'opponente avrebbe esercitato la caccia in una senza il relativo permesso, ritiratogli dall'Organo gestore a seguito di altra infrazione commessa in precedenza;

che, pertanto, ad avviso del giudice remittente tutte le questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto l'eventuale caducazione dell'intera legge impugnata (ovvero del solo art. 1 o del solo art. 3 che non potrebbe non comportare una declaratoria di incostituzionalità derivata di tutto l'ordinamento riservistico), rendendo illegittimo il potere esercitato dall'Organo gestore e quindi anche il suo provvedimento di ritiro del permesso, determinerebbe l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emanata in seguito alla pretesa seconda violazione;

che la regione Friuli-Venezia Giulia é intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che secondo una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte il nesso di pregiudizialità richiesto al fine di rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata e la decisione del giudizio a quo, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione incidentale;

che, in tal senso, non appare rilevante l'asserita illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 della legge n. 13 del 1969 che affida la gestione delle riserve-nei limiti fissati da un emanando regolamento-all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, dal momento che, una volta costituitasi la riserva, ai fini dell'illecito esercizio della caccia senza il permesso del concessionario, non ha rilevanza a chi e in che modo siano affidati la gestione della stessa (vedi in senso analogo sent. n. 212 del 1970) ed i conseguenti poteri di vigilanza;

che egualmente irrilevante appare la censura rivolta all'intero sistema, introdotto dalla legge impugnata, nella parte in cui discriminerebbe i cittadini a seconda che siano o meno residenti nella regione, creando poi a favore di quest'ultimi quasi un possesso esclusivo sulla fauna selvatica, ed obbligando i cacciatori che volessero esercitare l'attività venatoria, ad associarsi all'organizzazione riservistica;

che, difatti, queste ultime censure, attenendo allo specifico contenuto dell'art. 10 della legge, o delle relative norme regolamentari autorizzate, e concernendo le modalità di esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, sono del tutto indipendenti dall'istituzione delle riserve di diritto e non possono quindi investire l'intero testo legislativo;

che il loro esame, pertanto, potendo eventualmente determinare la sola caducazione dell'art. 10 della legge impugnata non avrebbe alcun effetto per la definizione del giudizio a quo, attesa la totale estraneita della predetta norma, e dei denunciati vizi ad essa relativi, con l'illecito amministrativo contestato;

che l'unica disposizione la cui caducazione potrebbe comportare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione sottoposta alla cognizione del giudice a quo, e cioé quella che costituisce le riserve di diritto (art. 1 legge n. 13 del 1969), seppur denunciata autonomamente e in via subordinata, viene censurata per profili che, attenendo all'intero regime riservistico, trovano il loro referente normativo, in altre disposizioni dello stesso testo, del tutto autonome dalla prima che non ne implica, perciò, il loro attuale contenuto normativo, frutto invece di una libera scelta operata dal legislatore nell'ambito di una pluralità di opzioni;

che, in relazione ai profili finora esposti, risulta comunque assorbente la circostanza che, contrariamente a quanto sostiene il giudice a quo, l'ordinanza-ingiunzione opposta non é in alcun modo collegabile al precedente provvedimento di ritiro del permesso;

che, quest'ultimo atto, attenendo ad una situazione di interesse legittimo non direttamente connessa alla diversa posizione soggettiva dedotta in causa, non potrebbe difatti costituire, neppure in via incidentale, oggetto di cognizione da parte del giudice a quo, dovendo considerarsi come un remoto antecedente che non influisce direttamente sulla fattispecie sanzionata, e che quindi non potrebbe in nessun caso essere disapplicato dal giudice a quo;

che, pertanto, l'ipotizzata illegittimità del ritiro del per messo, non essendo idonea ad incidere sulla validità dell'ordinanza opposta, rende irrilevanti le questioni sollevate;

che quest'ultime vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intera legge regionale Friuli Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, (, ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonchè agli artt. 3, 18 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.