Sentenza n.160 del 1988

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SENTENZA N.160

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (<Disciplina delle agevolazioni tributarie>), promosso con l'ordinanza emessa il 4 novembre 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Agrigento sul ricorso proposto da PANTALENA Giuseppe ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1a s.s. dell'anno 1987;

visto l'atto di costituzione di PANTALENA Giuseppe nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

La questione é inammissibile per irrilevanza. Invero, come ha rilevato l'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, consolidatasi già in relazione al condono tributario del 1973 (d.l. n. 660 del 1973, convertito nella legge n. 823 del 1973), dalla quale il giudice remittente si é discostato senza alcuna motivazione, la presentazione della domanda di condono configura una scelta irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta, per i periodi per cui opera la definizione agevolata, secondo i criteri fissati dalla relativa disciplina, e pertanto non consente di tenere conto di eventuali esenzioni spettanti al contribuente in virtù di altre leggi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (<Nuova disciplina delle agevolazioni tributarie>), in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.