Ordinanza n.152 del 1988

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ORDINANZA N.152

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1987 dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45/1a serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per l'ampliamento di modesta entità di un'opera edilizia senza concessione edilizia ed in difetto di previo deposito del relativo progetto all'Ufficio del Genio Civile, il Pretore di Teano, su eccezione dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000;

che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto il profilo esposto, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;

che la medesima questione, sollevata successivamente dalla medesima autorità, é stata dichiarata manifestamente non fondata da questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.