Ordinanza n.149 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.149

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codi ce penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore di Catania, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1986;

visti gli atti di costituzione di Gruen Eric e Gran Francis, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 10 luglio 1985, il Pretore di Catania sollevava questione di legittimità costituzionale del- l'art. 348 cod. pen. con riferimento agli art.li 10 e 25 Cost., -che-ad avviso del Pretore-trattandosi di definire un giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di <chiropratici> senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato, l'articolo denunziato (che é norma penale in bianco) manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra non esiste nel nostro Stato nè un corso di laurea in Chiropratica nè conseguentemente l'omologa abilitazione professionale, per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.;

che nulla é detto nella motivazione dell'ordinanza in ordine all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata, Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale e richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove é evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita;

che, al contrario, é lo stesso Pretore a riconoscere nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di <chiropratico> che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali é necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacchè, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo co., Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., sì che l'art. 348 cod. pen. risulta assolutamente inapplicabile perchè il fatto non é preveduto dalla legge come reato, e la questione proposta é del tutto irrilevante;

che la questione é, perciò, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, primo co. l. 11 marzo 1973, n. 87 e 9, secondo co. delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli art.li 10 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.