Ordinanza n.145 del 1988

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ORDINANZA N.145

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codi ce penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore di San Dona di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di S.Dona di Piave, con-ordinanza 12 gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato rinnovo dell'accordo collettivo nazionale, - che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione;

Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto presupposto della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;

che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978-Sez.lavoro ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei medici convenzionati con l'INAM);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S. Dona di Piave con ord.12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li 3, 39 e 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.