Ordinanza n.139 del 1988

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ORDINANZA N.139

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (<Misure urgenti in materia di entrate fiscali>) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1986 dalla Corte d'Appello di Milano iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di diritti doganali corrisposti all'Amministrazione Finanziaria per prodotti importati nel decennio anteriore al 30 dicembre 1970, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 14 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, (<Misure urgenti in materia di entrate fiscali>);

che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui, subordinando la ripetizione di tributi indebitamente pagati al momento dell'importazione alla prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato riversato sul consumatore, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che hanno corrisposto i predetti tributi e soggetti che, avendo invece versato altro genere di tributi, non incontrano in sede di rimborso lo stesso onere e limite probatorio, violando altresì il diritto di agire in giudizio, in quanto modificherebbe, anche per il passato, le condizioni oggettive per l'azione di restituzione;

che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lascia al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, ovvero pone particolari limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale;

che sulla scorta di tale pronuncia, le cui statuizioni sono direttamente applicabili dai giudici nazionali, questa Corte, con sentenza n. 113 del 1985, ha ritenuto la questione inammissibile, spettando all'autorità giudiziaria accertare se il diritto al rimborso vada riconosciuto agli importatori alla stregua delle norme comunitarie, senza tener conto della censurata disposizione della legge nazionale;

che, ad avviso del collegio remittente, il principio stabilito dalla Corte di Giustizia della CEE non sarebbe direttamente applicabile, dal giudice nazionale, per il periodo anteriore al momento in cui le istituzioni comunitari e hanno adottato i protocolli tariffari relativi all'accordo GATT, 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967 (e cioé all'entrata in vigore della tariffa doganale comune, 1° luglio 1968);

che, pertanto, non potendo applicarsi i principi del diritto comunitario a quella parte della domanda che ha ad oggetto il rimborso dei tributi versati in epoca anteriore al 1° luglio 1968, la questione sollevata, sarebbe sotto tale profilo, ammissibile;

che, peraltro, ad avviso del giudice a quo la medesima questione sarebbe altresì rilevante dal momento che <qualora la norma di cui all'art. 19 dovesse essere applicata> la domanda dell'attore andrebbe disattesa, non avendo lo stesso fornito alcuna prova documentale della mancata traslazione su altri soggetti dell'onere relativo ai tributi versati;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, é intervenuta chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che la norma viene impugnata nella parte in cui impone al soggetto che intenda ottenere la restituzione di tributi indebitamente versati la prova documentale che i relativi oneri non sono stati trasferiti su altri soggetti;

che tale prova attenendo ad una causa di estinzione del l'obbligazione restitutoria presuppone necessariamente il sorgere di quest'ultima;

che dall'ordinanza di rinvio non emerge in alcun modo che la sussistenza di un obbligo di restituzione a carico del l'Amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato, ma sembra anzi che lo stesso debba ancora costituire oggetto di cognizione, dal momento che l'applicazione della norma impugnata viene dal giudice a quo soltanto ipotizzata;

che l'incidente di costituzionalità appare pertanto irrilevante in quanto il carattere di <necessaria pregiudizialità> della questione di legittimità rispetto alla decisione del merito, non può essere ritenuto in astratto, ma deve invece sussistere in concreto;

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 (<Misure urgenti in materia di entrate fiscali>), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della Corte di Appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.