Ordinanza n.137 del 1988

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ORDINANZA N.137

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (<Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica>), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal T.A.R. della Liguria iscritte rispettivamente ai nn. 806 e 807 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1a ss. dell'anno 1986;

visti gli atti di costituzione di Serra Franca nonche gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel corso di due giudizi instaurati dall'insegnante non di ruolo Franca Serra, per l'annullamento di due provvedimenti a lei relativi, adottati dal Provveditore agli Studi di Genova, ha sollevato, con due distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, (<Norme sullo stato giuridico del personale insegnate non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica>), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, il diverso regime delle assenze per malattia, accertata dall'amministrazione, nei riguardi degli insegnanti non di ruolo, sarebbe ingiustificatamente discriminatorio rispetto al più favorevole regime previsto per il restante personale statale non di ruolo sotto i seguenti profili:

a) l'art. 10 introduce per il personale insegnante, ai fini della conservazione del posto, un ulteriore limite massimo-rispetto a quello posto per il restante personale statale-relativo al computo cumulativo delle assenze nell'arco di un triennio, non giustificabile, in relazione alla tutela del diritto alla salute, con l'atipicità della funzione didattica;

b) per gli insegnanti non di ruolo, il potere di licenziamento ha un carattere rigidamente vincolato, in relazione alle ipotesi previste dai precedenti artt. 9 e 10 della legge n. 160 del 1955, di contro al carattere discrezionale dell'analogo potere previsto per le altre amministrazioni dello Stato, mentre tale diversità non appare giustificabile in base <ad alcuna specialità di ratio pertinente alla funzione didattica>;

che é costituita in giudizio la parte privata, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata fondata, ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

considerato che le due ordinanze di rinvio prospettano identica questione di legittimità costituzionale, e possono perciò essere congiuntamente definite;

che, a fronte della obbiettiva diversità della disciplina normativa vigente, considerata nel suo complesso, fra il personale insegnante, e il personale delle altre amministrazioni statali, appare apodittica l'affermazione, contenuta nelle ordinanze di rinvio secondo cui, con riferimento a questo aspetto specifico, relativo al regime delle assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo, non sarebbe giustificabile il trattamento previsto, diverso da quello del restante personale statale non di ruolo;

che, invece, ad avviso della Corte, per quel che riguarda gli insegnanti non di ruolo, le modalità di reclutamento ad andamento ciclico, di assegnazione delle sedi, di conservazione del posto, presentano peculiarità tali, rispetto alla disciplina relativa al restante personale statale, da non far apparire ingiustificata la disciplina diversificata quanto al regime delle assenze;

che non é conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di rinvio, alla circostanza che il regime dei congedi e delle aspettative e invece identico per il personale di ruolo docente e non docente (art. 62 d.P.R. n. 417 del 1974), non potendo questo regime essere assunto come punto di riferimento tale da richiedere una analoga assimilazione anche per il personale non di ruolo, in quanto, la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della stabilita del rapporto, e certamente diversa da quella del personale non di ruolo;

che, pertanto, la questione, prospettata sotto entrambi gli anzidetti profili, é manifestamente infondata;

visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti in giudizi:

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, (<Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica>), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dal tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.