Ordinanza n.129 del 1988

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ORDINANZA N.129

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, cinquantunesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e del comma n. 32 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/I ss. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per opposizione ad ingiunzione fiscale, nel quale la s.n.c. Maddalena negava di dover pagare una somma per omesso versamento di tassa automobilistica, oltre a sovrattasse, spese ed interessi, il Pretore di Torino con ordinanza del 27 novembre 1986 (reg.ord. n. 92 del 1987) sollevava questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53. Precisamente il Pretore osservava che:

A) l'art. 5, cinquantunesimo comma, d.l. cit., stabiliva che il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla tassa in questione si prescrivesse con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, ossia imponeva al contribuente l'onere di conservare per tre anni la ricevuta, mentre permetteva che gli uffici postali, materiali percettori del tributo, in base a loro disposizioni interne distruggessero dopo soli due anni la relativa documentazione. Ciò, in caso di smarrimento della ricevuta, rendeva impossibile dopo il biennio la prova del pagamento e sembrava dar luogo perciò ad una diseguaglianza di trattamento tra cittadini (art. 3 Cost.).

B) L'art. 5, trentaduesimo (recte: ventiseiesimo) comma, d.l. cit., nella parte in cui prevedeva una maggiore imposizione per i veicoli diesel rispetto ai veicoli a benzina, non pareva giustificato dal minor consumo di combustibile da parte dei primi, posto che il tributo colpiva la <proprietà> e non la <circolazione> dei veicoli stessi: ciò sembrava risolversi in un'ulteriore lesione del principio di eguaglianza.

C) L'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., nel trasformare la <tassa di circolazione> in <imposta sulla proprietà>, creava <tributi discriminatori, persecutori, espropriativi>, così violando gli artt. 3, 42, 53 Cost. Il Pretore sosteneva questa censura allegando all'ordinanza di rimessione un <foglio illustrativo>; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza delle questioni.

Considerato che in base al principio generale del nostro ordinamento, canonizzato nell'art. 2697 cod. civ., chi pretende o eccepisce alcunchè in giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova, nè può sottrarsi all'onere medesimo pretendendo che altri soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria; onde la manifesta infondatezza della questione sub A);

che spetta alla discrezionalità del legislatore, il quale intenda stabilire imposte sulla proprietà di determinati beni, di differenziare eventualmente le aliquote tenendo conto del loro costo d'uso, restando la relativa scelta sottratta al sindacato di questa Corte ai sensi dell'art. 28 l. n. 87 del 1953; onde la manifesta infondatezza della questione sub B);

che la questione sub C) é manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, contenendo il <foglio illustrativo> allegato all'ordinanza di rimessione soltanto generiche osservazioni di politica economico- tributaria.

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, ventiseiesimo e cinquantunesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.