Sentenza n.126 del 1988

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SENTENZA N.126

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, (Tutela giuridica dell'avviamento commerciale), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.n.c. Autorimessa Titanus e la S.p.a. Montedison ed altro, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione della S.n.c. Autorimessa Titanus e della S.p.a. Montedison nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Prof. Enzo Cheli;

uditi l'Avv. Franco Salvucci per la S.p.a. Montedison e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. non spetti alcun indennizzo.

Considerato in diritto

l. - La questione, nei termini proposti dall'ordinanza del Tribunale di Milano, non é fondata.

La legge 27 gennaio 1963 n. 19, in tema di tutela giuridica dell'avviamento commerciale, stabiliva all'art. 4-prima delle innovazioni introdotte in materia dagli artt. 34 e 35 della l. 27 luglio 1978 n. 392-il diritto del conduttore uscente, in tutti i casi di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili adibiti all'esercizio di una attività commerciale ed artigiana, (e salve le eccezioni dell'inadempienza dello stesso conduttore o della prelazione da lui esercitata), <di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche>.

Tale disciplina é stata completata, con riferimento all'ipotesi dell'espropriazione per pubblica utilità, dall'art. 6, primo comma, della stessa legge, dove si conferisce al conduttore dell'immobile sottoposto ad espropriazione il potere di avvalersi delle norme di cui agli artt. 27 e 54 della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (cioé il potere di opporsi all'indennità ritenuta insufficiente) al fine di <fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del precedente art. 4>, con l'ulteriore precisazione, indicata dal secondo comma, secondo cui <sul l'indennità di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'art. 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo>.

Il combinato disposto delle norme richiamate rende palese come il compenso che il conduttore, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 19/1963, può rivendicare nei confronti del locatore sull'indennità di esproprio, in conseguenza della perdita del proprio avviamento, non spetti - contrariamente a quanto assume l'ordinanza di rimessione -in ogni caso, ma solo nell'ipotesi in cui dalla perdita dell'avviamento del conduttore possa derivare un'utilità per il locatore ed entro i limiti di essa. Utilità del locatore che, nel caso di procedimento espropriativo dallo stesso subito, non potrà realizzarsi altro che attraverso un eventuale incremento dell'indennità di espropriazione da liquidare ai sensi dell'art. 39 l. 25 giugno 1865 n. 2359.

Soltanto in questa ottica può avere, infatti, senso l'ipotesi-prevista dalla stessa norma impugnata-dell'opposizione all'indennità da parte del conduttore per insufficiente determinazione del quantum, opposizione che lo stesso conduttore potrà ragionevolmente spiegare solo con riferimento al valore di avviamento, dal momento che questo e l'unico valore, connesso al bene espropriato, nei cui confronti il conduttore sia legittimato a esercitare una propria pretesa.

La corretta lettura della norma impugnata esclude, pertanto, la possibilità di una decurtazione, a favore del conduttore, dell'indennità di esproprio spettante al locatore in relazione al valore del bene espropriato considerato nella sua consistenza materiale: di contro, il diritto al compenso previsto per il conduttore dalla norma impugnata potrà essere soddisfatto soltanto se é nella misura in cui il valore di avviamento possa essere calcolato come posta aggiuntiva dell'indennità di esproprio.

Risulta, di conseguenza, priva di fondamento la censura prospettata con riferimento all 'art. 42, terzo comma, Cost.

2. - Ma neppure la censura avanzata con riferimento all'art. 3 Cost. può essere accolta.

La norma (art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865) che viene invocata come parametro di riferimento al fine di affermare, nella specie, la lesione del principio di eguaglianza ha delineato, nella complessa tipologia dei procedimenti espropriativi, una disciplina speciale, la cui adozione può essere giustificata tanto in relazione ai suoi presupposti oggettivi (natura agricola dei beni espropriati) che soggettivi (categorie e interessi protetti, riferiti tutti alla conduzione dei terreni agrari); nè le ragioni politiche di tale scelta, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto ad altre categorie di beni suscettibili di espropriazione, possono formare oggetto di sindacato in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 22 novembre 1979, nei confronti dell'art. 6 l. 27 gennaio 1963 n. 19 in relazione agli artt. 42, terzo comma, e 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.