Ordinanza n.119 del 1988

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ORDINANZA N.119

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (<Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268>), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - iscritta al n. 910 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

visto l'atto di costituzione di Scisca Francesco;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. Sicilia, nel corso di un procedimento concernente il trattamento economico di un assistente universitario incaricato, con ordinanza emessa in data 15 aprile 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (<Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268>);

che il giudice a quo rileva che, in base alla norma impugnata, quando l'incarico di assistente e conferito a persona che già ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, il compenso riguardante detto incarico e ridotto al 31%, dal che deriverebbe una irrazionale discriminazione in danno degli assistenti universitari incaricati, rispetto alla disciplina generale prevista per il cumulo di stipendi nel settore del pubblico impiego (art. 99 del T.U. 30 dicembre 1980, n. 312);

che si é costituita la parte privata, chiedendo che venga dichiarata la fondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1987, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua, nella parte in cui dispone che le retribuzioni, previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31% anzichè stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore;

che, pertanto, in conseguenza della già intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei sensi anzidetti, della norma oggetto dell'incidente sollevato, dal T.A.R. Sicilia con l'ordinanza in epigrafe, la questione é divenuta manifestamente inammissibile;

visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (<Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge 5 dicembre 1964, n. 1268>), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.