Ordinanza n.118 del 1988

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ORDINANZA N.118

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, (<Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica>), convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1970, n. 576, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984;

visti gli atti di costituzione di Bossi Simonetta nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'assegnazione definitiva della sede ad un'insegnante immessa nei ruoli della scuola secondaria superiore nonchè la mancata valutazione di un anno di servizio, prestato dalla predetta presso un istituto legalmente riconosciuto, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art . 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 (<Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica>), convertito con modifiche nella legge 26 luglio 1970, n. 576;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, mentre nel primo comma riconosce agli insegnanti di scuole statali di istruzione secondaria e artistica, agli effetti della carriera, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole secondarie <pareggiate>, nel terzo comma, invece, accorda identico riconoscimento ai medesimi soggetti e per un uguale servizio svolto nelle scuole elementari solamente <parificate>, escludendo perciò dalla previsione il servizio prestato nelle scuole secondarie <legalmente riconosciute> o <parificate>;

che si é costituita in giudizio la parte privata, chiedendo che venga dichiarata fondata la questione sollevata, ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite della Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione;

Considerato che l'asserita disparità di trattamento viene denunciata in relazione al fatto che il legislatore, riconoscendo il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole elementari <parificate>, non ha previsto analogo beneficio per quello prestato nelle scuole secondarie <parificate o legalmente riconosciute> essendosi limitato a prevedere - quanto ai servizi pre-ruolo prestati nelle scuole secondarie - solo quello prestato nelle scuole <pareggiate>;

che l'istituto della <parificazione> é previsto dalla normativa vigente solo per le scuole elementari tenute da enti, in base a convenzione stipulata con lo Stato, ai sensi dell'art. 95 del T.U. sull'istruzione elementare approvato con R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, mentre il pareggiamento e concesso con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 105 del R.D. 6 maggio 1923, N. 1054, alle scuole del grado secondario gestite da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui al Concordato con la Santa Sede;

che, di conseguenza, la qualifica di <parificate> é prevista solo per le scuole elementari, mentre le scuole secondarie non statali possono avere solo la qualifica di <pareggiate> o di <legalmente riconosciute>, e non anche quella di <parificate>, non potendo, peraltro, alle scuole secondarie <legalmente riconosciute> attribuirsi la qualifica di <parificate>, come sembra invece opinare il giudice a quo;

che, pertanto, manca il presupposto sul quale l'ordinanza di rinvio fonda l'asserita disparità, perchè essa tende a far equiparare una situazione esistente (<insegnamento presso scuole elementari <parificate>) ad una inesistente, quale quella dell'insegnamento presso scuole secondarie <parificate>, considerando come tali le scuole secondarie <legalmente riconosciute> cui non spetta la qualifica della <parificazione>;

che, pertanto, va dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in epigrafe;

visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, (<<Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica>>), convertito con modifiche nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.