Ordinanza n.115 del 1988

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ORDINANZA N.115

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali>), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1981 (n. 2 ordinanze) dalla Corte dei Conti - Sezione II giurisdizionale - e il 14 gennaio 1983 dal T.A.R. del Lazio - Sezione staccata di Latina - iscritte rispettivamente ai nn. 844 e 845 del registro ordinanze 1982 e al n. 94 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121 e 128 dell'anno 1983 e n. 169 dell'anno 1984;

visti gli atti di costituzione di Pizzorni G. Luigi ed altri e di Retti Roberto ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi aventi ad oggetto la responsabilità di amministratori di enti pubblici ospedalieri, la Corte dei conti con due identiche ordinanze in data 28 gennaio 1981, (reg. ord. n. 844 e n. 845 del 1982), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali>);

che la norma impugnata dispone la revoca dei trattamenti economici del personale ospedaliero deliberati in difformità da quanto stabilito dall'art. 7 l. 17 agosto 1974, n. 386, che vietava la corresponsione di proventi o indennità eccedenti quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, prevedendo altresì che i predetti trattamenti non fossero soggetti a recupero ne comportassero la responsabilità di coloro che li avevano disposti, semprechè le amministrazioni interessate entro un certo termine ne avessero rideterminato l'ammontare alla stregua dell'accordo nazionale 30 giugno 1979-31 dicembre 1982;

che la norma relativamente alla parte che esclude la responsabilità degli amministratori degli enti ospedalieri, e ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103 Cost.;

che la stessa disposizione di legge, pur se in relazione ad altro aspetto, viene impugnata anche dal T.A.R. Lazio con ordinanza in data 14 gennaio 1983 (reg. ord. n. 94 del 1984), in quanto nella parte in cui dispone la revoca dei provvedimenti adottati in difformità dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, contrasterebbe con l'art. 97 Cost., per ragioni analoghe a quelle già affermate da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982;

che nel giudizio introdotto dagli atti di rimessione della Corte dei conti si sono costituiti gli amministratori degli enti ospedalieri chiedendo che la questione venisse dichiarata in fondata, mentre, nel giudizio conseguente all'ordinanza di rinvio del T.A.R. Lazio, ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo l'emanazione di una pronuncia di inammissibilità.

Considerato che le cause vanno riunite in quanto attenendo, seppure sotto profili diversi, alla medesima disciplina prevista per i trattamenti economici disposti in difformità dell'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, implicano la definizione di questioni comuni;

che il divieto, contenuto nel citato art. 7 della legge n. 386 del 1974, é stato dichiarato illegittimo da questa Corte con sentenza n. 161 del 1982;

che, a seguito di tale declaratoria, la questione, concernente la esclusione della responsabilità degli amministratori che hanno disposto i trattamenti economici vietati dal predetto art. 7, é stata ritenuta irrilevante in quanto <é venuto meno il fondamento della contestata responsabilità> (ord. n. 235 del 1985);

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione all'altra questione che attiene alla norma impugnata nella parte in cui sancisce la revoca dei trattamenti economici disposti in difformità del citato art. 7, poichè anche in questo caso é venuto meno il fondamento della revoca, e cioé l'illegittimità degli stessi trattamenti;

che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni dell'assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali>), sollevate in riferimento agli artt., 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103 Cost., dalla Corte dei Conti e dal T.A.R. Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.