Ordinanza n.111 del 1988

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ORDINANZA N.111

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184 (<Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella e di Portici>), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1981 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'anno 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 12 giugno 1981 nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Provini Italia e Ministero del tesoro - Ufficio Liquidazioni, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Costituzione e in relazione agli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (<Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente>), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184 (<Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella e di Portici>) che, per la liquidazione dei soppressi enti pubblici <Centri avicoli>, richiama le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per gli enti di diritto pubblico i cui scopi sono cessati o sono nella impossibilita concreta di attuare i propri fini statutari;

che tale questione é stata sollevata sotto il profilo che, mentre con le norme di delega (art. 2, comma terzo, e 3 della legge n. 70 del 1975) si sarebbe soltanto indicato, nell'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge n. 1404 del 1956, l'organo preposto alla liquidazione degli enti <non ritenuti necessari>, il provvedimento delegato avrebbe invece assoggettato anche la liquidazione alla speciale procedura prevista dalla legge stessa;

che davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che l'art. 2, comma terzo, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con il prevedere che alla liquidazione degli enti, di cui al successivo art. 3 (enti pubblici dichiarati <non necessari> dall'apposito Comitato d'indagine costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), dovesse provvedere l'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ha inteso estendere le attribuzioni dell'Ufficio stesso anche a tali categorie di enti, con la conseguenza insita nella stessa previsione della delega, del l'assoggettamento della attività di liquidazione alla disciplina propria dell'organo designato che, salvo diversa previsione, e istituzionalmente tenuto ad osservarla;

che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente infondata, perchè la norma delegata, di cui si asserisce l'illegittimità per eccesso di delega, é invece ricognitiva delle modalità di esecuzione delle attribuzioni proprie dell'Ufficio, secondo una previsione implicitamente riconducibile alla legge di delega;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 4 luglio 1977, n. 1184 (6Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dei Centri avicoli di Roma, di Corticella- Bologna e di Portici-Napoli6), sollevata, in riferimento all'art. 76 Costituzione ed in relazione agli artt. 2, comma terzo, e 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (<Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente>) dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.