Ordinanza n.102 del 1988

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ORDINANZA N.102

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Bari, iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Spinelli Michele nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Bari con ordinanza in data 9 giugno 1983 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 431, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente alla parte condannata, con ordinanza ex art. 423 cod. proc. civ., al pagamento di somme di denaro di adire il giudice di appello per ottenerne un'ordinanza non impugnabile di sospensione dell'esecuzione del provvedimento suddetto, quando da questa possa derivarle gravissimo danno; ovvero, dell'art. 423, quarto comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'immediata impugnazione dei provvedimenti ivi previsti davanti al giudice di secondo grado;

che la parte privata costituita ha rappresentato che la controversia - nel cui ambito si era inserita, in pendenza di decisione su regolamento di competenza, la fase di gravame dalla quale proviene l'esposta questione - é stata transatta davanti al giudice di primo grado cui sono stati restituiti gli atti dopo la decisione sul regolamento stesso;

che conseguentemente e venuta meno ogni possibilità che un'eventuale pronunzia di merito resa da questa Corte esplichi i propri effetti tipici nel giudizio a quo e che pertanto la questione diviene manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 431, terzo e quarto comma, e 423, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.