Sentenza n.86 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.86

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 29 aprile 1982 e riapprovata il 15 giugno 1982, recante <<Provvedimenti straordinari di formazione lavoro per infermieri professionali>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1982.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Considerato in diritto

Come risulta dalla narrativa in fatto, l'intervento straordinario previsto dalla legge regionale impugnata non può più essere realizzato perchè gli allievi del secondo e terzo anno dei corsi per infermieri professionali dell'anno 1982, che avrebbero dovuto beneficiare della possibilità di stipulare i previsti contratti di formazione lavoro, hanno oggi perso la qualifica di studenti dei suddetti corsi. Nè, trattandosi di un provvedimento una tantum, la si potrebbe senz'altro applicare agli attuali studenti dei corsi per infermieri, essendo rimessa esclusivamente al legislatore regionale la valutazione della sua perdurante opportunità.

Opportunità che non può essere presupposta, oltrechè per il rilevato carattere straordinario dell'intervento, anche perchè nel successivo piano sanitario regionale 1984-1986, che pur prevede uno specifico allegato relativo alla formazione del personale (L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, all. q), nessun cenno e fatto ai contratti di formazione lavoro previsti dalla legge impugnata. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.