ORDINANZA
N.74
ANNO 1988
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo
CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dal Tribunale
di Catania - sezione promiscua, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1985
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima Serie
speciale, dell'anno 1986.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di
consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il
Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 15 maggio 1985, ha sollevato, in
riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 668, secondo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui esclude l'ammissibilità
dell'opposizione tardiva a convalida di sfratto decorsi dieci giorni
dall'inizio dell'esecuzione;
che é
intervenuta in giudizio l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga
dichiarata non rilevante o comunque non fondata.
Considerato che il giudice a quo non ha minimamente motivato circa la rilevanza della
proposta questione;
che, in ordinanza di
rimessione, non risulta neppure svolta la prescritta delibazione in ordine alla
non manifesta infondatezza rispetto alla norma costituzionale che si assume
violata, che, pertanto, il giudizio di legittimità costituzionale non può
essere ammesso.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 668, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal
Tribunale di Catania, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco Paolo
CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 19 Gennaio 1988.