Ordinanza n.70 del 1988

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ORDINANZA N.70

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (<Norme in materia di enfiteusi>), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Francavilla Fontana, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, con ordinanza del 18 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità , in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui, riferendosi ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale di affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma agraria (n. 230 e n. 841) del 1950, implicherebbero illegittima <dissociazione (temporale) tra diritto colpito e momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo>;

che innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con la sentenza n. 246 del 1984, che ha dichiarato l'inammissibilità di identica questione, questa Corte ha già chiarito che la norma parametro invocata (la quale si correla al potere di imperio esercitato per motivi di pubblico interesse) non si attaglia all'istituto dell'enfiteusi, che ha fonte contrattuale; mentre già precedentemente (sent. n. 53/1974) aveva <negato la validità dell'esegesi che ponga l'affrancazione sullo stesso piano del potere di espropriazione per pubblico interesse> (sent. n. 246/1984);

che sulla base delle richiamate considerazioni anche l'odierna questione risulta pertanto manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (<Norme in materia di enfiteusi>), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.