Ordinanza n. 67 del 1988

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ORDINANZA N.67

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codi ce di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal Pretore di Catania, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità dinanzi al Pretore di Catania é comparso, in luogo del conduttore, il coniuge dell'intimato sostenendo di essere succeduto nel rapporto e chiedendo un termine per sanare la morosità;

che il giudice a quo ha ritenuto l'inammissibilità dell'intervento sollevando, con ordinanza emessa il 18 giugno 1982, in relazione all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente al terzo, che sia succeduto nel contratto, di proporre opposizione all'intimazione;

che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, rilevando altresì come, a causa dell'avvenuto fallimento del conduttore cui era stata notificata l'intimazione, fossero comparsi nel giudizio a quo il curatore del fallimento e il coniuge legalmente separato e perciò succeduto nel contratto.

Considerato che il giudice a quo non ha motivato nè in ordine alla successione nel contratto che l'intervenuto fallimento del conduttore possa aver determinato, nè sugli effetti processuali della comparizione in udienza del curatore del fallimento;

che, inoltre, non risulta compiuta indagine alcuna circa la dedotta qualità di coniuge legalmente separato dell'intimato che il soggetto, qualificato come <terzo> in ordinanza, assume di possedere e che non viene, quindi, effettuato alcun apprezzamento circa l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392;

che pertanto la rilevanza della questione si presenta meramente eventuale in quanto legata alla soluzione dei due profili sopra indicati, ed il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in relazione all'art . 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.