Ordinanza n. 61 del 1988

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ORDINANZA N.61

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1980 dalla Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 dell'anno 1981.

Visto l'atto di costituzione della IMMOBILIARE FAMICA S.p.A. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 maggio 1980, la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile-i quali, nel caso di testi contrattuali predisposti da una delle parti ovvero contenuti in moduli o formulari, prevedono l'inefficacia delle clausole vessatorie od eccessivamente onerose non specificamente approvate per iscritto dall'altro contraente - ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ove <interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai contratti stipulati dalla pubblica Amministrazione>;

che dinanzi a questa Corte si é costituita la parte attrice del giudizio a quo ed é intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione.

Considerato che, nell'esegesi delle norme impugnate, la giurisprudenza della Corte regolatrice (superando il proprio iniziale contrario indirizzo) si é da tempo orientata nel ritenerne viceversa l'applicabilità <anche con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A.>, in quanto, per principio, soggetta alle norme del codice civile <quando utilizza gli schemi del diritto privato facendo uso della sua capacita privatistica che ha in comune con qualsiasi altro soggetto> (così, per tutte, Cass. 1984, n. 4832);

che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, sicchè la questione proposta é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.