Ordinanza n. 57 del 1988

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ORDINANZA N.57

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1a s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della l. 13 aprile 1977, n. 114 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), là dove é previsto che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi si scomputi, sempre che risulti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, la somma già versata ai sensi dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i coniugi stessi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, <al lordo delle ritenute d'acconto>;

che la norma, secondo il Collegio rimettente, operando la ripartizione al lordo delle dette ritenute avvantaggerebbe l'un coniuge a danno dell'altro, con violazione del principio d'eguaglianza in generale e dei coniugi in particolare (artt. 3 e 29 Cost.);

che é stata sollevata, altresì, questione di legittimità costituzionale del successivo comma dello stesso art. 21, legge n. 114, nella parte in cui dispone circa il pagamento degli interessi e della soprattassa previsti;

che é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle dedotte questioni.

Considerato che la normativa concerne la nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operante nei confronti dei coniugi posteriormente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in tema di cumulo di redditi (sentenza n. 179 del 1976), introdotta con la l. 13 aprile 1977, n. 114, onde regolare le passate imposizioni;

che dovendosi ripartire tra i coniugi i versamenti operati in sede di imposizione congiunta, il legislatore vi ha provveduto in proporzione all'ammontare-al lordo delle ritenute -delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi;

che il criterio seguito non appare irrazionale e arbitrario, poichè la precedente tassazione congiunta restava certamente influenzata dal coacervo dei redditi sicchè nella disciplina intertemporale successiva occorreva, nei limiti in cui ciò fosse reso possibile, e con valutazione discrezionalmente esercitata, tener conto del lordo d'imposta, cosi risalendo in apice all'incidenza dell'ammontare di ciascun reddito;

che il Collegio a quo denuncia altresì la violazione dell'art. 23 Cost., sull'assunto che <l'obbligo degli interessi come obbligazione patrimoniale, non esisteva al tempo della dichiarazione>, nonchè del successivo art. 25, secondo comma, a tenore del quale sarebbe escluso ogni tipo di sanzione per fatti non considerati dalla legge come illeciti al momento in cui sono stati commessi;

che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, a mente dell'ultima parte dell'indicato comma resta escluso che interessi e soprattassa possano conseguire al nuovo sistema di liquidazione, restando colpite unicamente le irregolarità anteriori, desumibili, cioé, dalla dichiarazione originaria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2 della l. 13 aprile 1977, n. 114-Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche-sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, legge predetta, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.