Ordinanza n. 51 del 1988

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ORDINANZA N.51

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dello art. 1 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia tributaria), promossi con ordinanze emesse il 4 maggio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Varese, il 18 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma e il 28 settembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, iscritte rispettivamente al n. 1092 del reg. ord. 1984, al n. 245 del reg. ord. 1985 e al n. 781 del reg. ord. 1986 e pubblicate nella G.U della Repubblica n. 25 e 202 bis dell'anno 1985 e n. 1/ prima serie speciale dell'anno 1987.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Cascioli Adolfo, la Commissione tributaria di primo grado di Varese sollevava, con ordinanza del 4 maggio 1984 (r.o. 1092/84), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; che ad avviso del giudice rimettente la norma censurata (secondo cui, per quanto qui interessa, dal periodo d'imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo non era più ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. 597/73) viola l'art. 53 Cost., in quanto i lavoratori suddetti, confidando nella deduzione forfettaria, non avevano conservato la documentazione giustificativa, resasi invece necessaria a seguito della normativa sopravvenuta;

che inoltre, la norma violerebbe anche l'art. 3 Cost. per l'asserita e non specificata disparità di trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori;

che nel corso di un procedimento iniziato da Napolitano Luigi avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla sua domanda di rimborso per Irpef versata in più (a causa dell'impossibilità di detrarre le spese non documentate) anche la Commissione tributaria di primo grado di Roma sollevava, con ordinanza del 18 settembre 1984 (r.o. 245/85), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., svolgendo argomentazioni in gran parte analoghe a quelle suindicate e deducendo che la disposta retroattività contrasta con il precetto costituzionale, insito nel sistema, relativo alla possibilità di esibire documentazione per spese per le quali la normativa precedente prevedeva la deduzione non documentata;

che infine, nel corso di un procedimento iniziato da Tomasi Sergio ed altri avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendente di finanza in relazione alla loro domanda di rimborso per Irpef versata in più (a causa sempre dell'impossibilità di detrarre le spese non documentate), anche la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sollevava, con ordinanza del 28 settembre 1984 (r.o. 781/86), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 citato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sottolineando tra l'altro la violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale legittimamente non avrebbe curato, in base alla legge precedentemente in vigore, di acquisire tempestivamente i documenti senza i quali sarebbe stato poi soccombente di fronte alle pretese dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in tutti i giudizi, conclude per la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, e, nel merito, per l'infondatezza di essa sotto tutti i profili prospettati.

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che va anzitutto premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 143 del 1982), spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, di individuare gli oneri deducibili, considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonchè l'esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta;

e che il ricorrere o meno al regime forfettario costituisce sostanzialmente anch'essa una scelta riservata al legislatore; che l'adozione di leggi retroattive in materia tributaria non incontra divieti a livello costituzionale, pur dovendosi rispettare l'esigenza che la capacita contributiva esistente in un momento anteriore alla emanazione della legge sia ancora sussistente al momento dell'imposizione; che, pertanto, gli artt. 23 e 53 Cost. non sono certamente violati, non essendo stato fra l'altro neanche dedotto un deterioramento della capacita contributiva dei soggetti interessati, intervenuto tra il momento della nascita del rapporto tributario e quello della entrata in vigore della norma impugnata;

che, inoltre, la apoditticamente denunciata disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe tra la categoria dei lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori e chiaramente insussistente, per la evidente diversità delle situazioni poste a raffronto;

che, in fine, anche la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. é priva di fondamento, in quanto la eventualità relativa alla mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una conseguenza di mero fatto della norma censurata, che ben poteva essere evitata con un'opportuna diligenza del contribuente e che pertanto non può essere assunta a censura di legittimità costituzionale della normativa in vigore;

che, in conclusione, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Varese, Roma e Bergamo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.