Ordinanza n. 49 del 1988

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ORDINANZA N.49

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), modificativo dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973, promosso con ordinanze emesse dalle Commissioni tributarie di primo grado di Monza, in data 19 aprile 1983, di Cosenza, in data 27 marzo 1984, di Milano, in data 5 febbraio 1985 e di Foggia, in data 24 febbraio 1987, iscritte rispettivamente nel registro ordinanze 1983 (n. 792), 1984 (n. 882), 1985 (n. 624), 1987 (n. 288), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984, n. 7 bis del 1985, n. 8/1a ss.del 1986, e n. 31/1a ss. del 1987; nonchè dell'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza sopra indicata.

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Refrattari Britannici nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. Refrattari britannici ed avente ad oggetto la tempestività della formazione di un ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi, la Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza del 19 aprile 1983 (reg. ord. n. 792 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506, nella parte in cui, modificando l'art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, portava il termine per la formazione dei ruoli ai fini delle imposte sul reddito dalla fine dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione alla fine del quinto anno successivo; che la Commissione - dopo aver rilevato che l'art. 10 n. 6 della legge di delega 9 ottobre 1971 n. 825 stabiliva che la riscossione mediante ruoli avvenisse nell'anno successivo a quello di esercizio-riteneva che la norma impugnata, portando da uno a cinque anni il termine in questione, sembrava integrare un eccesso di delega e perciò una violazione dell'art. 76 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata anche dalle Commissioni tributarie di primo grado di Cosenza, con ordinanza del 27 marzo 1984 (n. 882 del 1984) nel procedimento iniziato da Gallo Ippolito; di Milano, con ordinanza del 5 febbraio 1985 (n. 624 del 1985) in procedimento . s.p.a. Intech; di Foggia, con ordinanza del 24 febbraio 1987 (n. 288 del 1987) in procedimento Giannella Nicola; che la Commissione di Cosenza impugnava anche, per asserita violazione del principio di capacita contributiva di cui all'art. 5 3 Cost . - ossia per eccessivo intervallo, dovuto al detto prolungamento dei termini, tra produzione del reddito ed esazione dell'imposta -, l'art. 22 l. 13 aprile 1977 n. 114, che aveva rinnovato al Governo la delega di cui alla l. n. 825 del 1971 ed in base al quale doveva ritenersi emanato il sopra richiamato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni;

che nel procedimento n. 792 del 1983 si costituiva la s.r.l. Refrattari britannici, aderendo alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione.

Considerato che, per l'identità della questione relativa all'art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979, i giudizi debbono essere riuniti;

che la censura di eccesso di delega appare manifestamente infondata: infatti l'impugnato art. 2 d.P.R. n. 506 del 1979 deve essere raffrontato non gia con l'art. 10 n. 6 l. n. 825 del 1971 bensì con l'art. 22 l. n. 114 del 1977, che testualmente stabilisce nel secondo comma:

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.