Sentenza n.44 del 1988

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SENTENZA N.44

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte dei Conti-Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1a ss. dell'anno 1986;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Considerato in diritto

l.-La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in riferimento all 'art. 3 Cost. , questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche ai docenti universitari di ruolo, la facoltà di riscattare i servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

2. - La questione é fondata.

Come questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. sent. n. 128 del 1981), la legislazione in materia di riscatti é andata via via evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.

Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato all'esercizio della attività stessa, é giusto che venga equiparato ad essa in sede di trattamento pensionistico.

A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la facoltà di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio, appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta detta facoltà di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non sia prevista anche per i professori universitari, perchè, come ha esattamente rilevato il giudice a quo, l'attività di lettore, in quanto svolta a livello universitario, assume carattere di perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del docente universitario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, (), nella parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.