Ordinanza n.42 del 1988

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ORDINANZA N.42

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (<Modifiche al sistema penale>), promossi con due ordinanze emesse il 30 ottobre 1985 dal Pretore di Monza, ed iscritte rispettivamente ai nn. 145 e 146 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Monza, con due ordinanze di identico contenuto, entrambe del 30 ottobre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (<Modifiche al sistema penale>), nella parte in cui impone a chi proponga opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione senza farsi rappresentare da un procuratore, di dichiarare la residenza (ovvero di eleggere domicilio) nel Comune ove ha sede il Pretore adito e non già in un qualsiasi Comune del circondario;

che secondo il giudice a quo la disposizione censurata violerebbe il principio di eguaglianza poichè, nell'ambito del giudizio di opposizione contro l'ordinanza che ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria per una infrazione depenalizzata, essa porrebbe l'onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel Comune sede del Pretore adito soltanto a carico della parte che si difende personalmente, mentre le comunicazioni e le notificazioni alla parte rappresentata da un procuratore esercente nella circoscrizione del Tribunale ove ha sede il Pretore adito vengono sempre effettuate nello studio professionale del procuratore, in qualsiasi Comune della circoscrizione esso sia posto; che ad avviso del giudice rimettente la disposizione denunciata attuerebbe per la parte che si difende personalmente una forma di conoscenza legale fittizia delle notificazioni ed addosserebbe al soggetto privo di assistenza legale una iniziativa di informazione eccessivamente onerosa, violando cosi il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione; che in entrambi i giudizi e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed infondata la seconda questione, prospettata in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che entrambe le ordinanze trattano la stessa questione e che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni depenalizzate, le modalità di effettuazione delle notificazioni nei confronti della parte che si difende personalmente e nei confronti della parte rappresentata e difesa da procuratore legale iscritto nella circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Pretore adito, rispondono ad obiettive esigenze di semplicità e di speditezza che ben possono essere realizzate attraverso differenziati regimi di notificazione;

che, in particolare, le diversità riscontrabili tra la disciplina delle notificazioni alla parte che non nomina un procuratore ed a quella costituita a mezzo di procuratore legale non violano l'art. 3 della Costituzione, in quanto esse rispecchiano le differenze esistenti tra la situazione del soggetto che sceglie di difendersi personalmente, ed é perciò interessato a seguire gli sviluppi di un'unica vicenda processuale e la situazione del soggetto che, avendo optato per l'assistenza di un legale, ha diritto di attendersi che quest'ultimo sia in condizione di svolgere efficacemente l'attività professionale in sua difesa;

che il regime di notificazione previsto dalla norma impugnata non rende nè impossibile nè eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa ma si inserisce razionalmente nell'ambito di una normativa diretta a snellire e semplificare le procedure relative alle infrazioni di lieve entità, <depenalizzate>;

che per le suesposte ragioni le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (<Modifiche al sistema penale>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.