Ordinanza n.29 del 1988

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ORDINANZA N.29

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nel testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Salerno, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza in data 22 gennaio 1985 la Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno, su ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Salerno contro Naddeo Michele ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) nel testo vigente prima della modificazione introdotta con l'art. 5 della l. 28 febbraio 1983 n. 53, sulla cui portata circa la tassabilità di cui trattasi si dubita, in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'art. 21 del d.P.R. 26 aprile 1986 n 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), riproducendo ex novo la norma di cui al predetto art. 5, trova applicazione, in virtù del successivo art. 80, a far tempo dal 1 gennaio 1973 per gli atti relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore del T.U. stesso, sia pendente controversia;

che si rende necessario, pertanto, nuovo esame della rilevanza della dedotta questione, alla luce della normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti di cui all'ordinanza in epigrafe alla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.