Ordinanza n.16 del 1988

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ORDINANZA N.16

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge riapprovata il 24 febbraio 1982 dal Consiglio regionale, recante <Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 marzo 1982, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorso 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ricorso notificato il 13 marzo 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., e 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, degli artt. 5 e 6 della legge dell'Emilia-Romagna recante <Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34>, legge riapprovata, ai sensi dell'art. 127, Cost., il 24 febbraio 1982;

che secondo il Governo gli artt. 5 (che prevede l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi interni banditi a norma dell'art. 52, legge regionale n. 12 del 1979, anche per un'aliquota dei posti disponibili a seguito del primo aumento della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale) e 6 (che detta disposizioni sull'ammissione ai concorsi a posti di alcune qualifiche funzionali) violano il contenuto del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario, che consente solo il concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti (salva la riserva per i collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti a livelli retributivi inferiori e mai per la copertura dei posti derivanti da aumento di organico), e fissa in diverso modo i requisiti per l'ammissione dei dipendenti regionali ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nel ruolo unico;

che, a giudizio del ricorrente, la corrispondenza della normativa regionale in materia di ordinamento del personale ai contenuti della disciplina emersa dalla contrattazione collettiva può essere considerata alla stregua di un principio fondamentale che si impone alla competenza legislativa concorrente in tema di ordinamento degli uffici;

che la Regione Emilia-Romagna si é costituita fuori termine.

Considerato che la Corte costituzionale si e pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni-uno dei quali, per la precisione quello stipulato il 22 luglio 1980, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio-stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi <da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge>, non si può riconoscere <un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorchè rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioé di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso>;

che non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, nè risultando altrimenti violati dalla legge impugnata i parametri indicati nel ricorso, la questione di costituzionalità degli impugnati artt. 5 e 6 della legge regionale va dichiarata manifestamente non fondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge della Regione Emilia- Romagna, riapprovata il 24 febbraio 1982, recante <Variazioni alle leggi regionali 23 aprile 1979, n. 12 e 22 ottobre 1979, n. 34>, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.