Ordinanza n.13 del 1988

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ORDINANZA N.13

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 26 febbraio 1979 e riapprovata il 2 maggio 1979, recante <Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 maggio 1979, depositato in cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorso 1979.

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che con ricorso notificato il 22 maggio 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 3 e 119 Cost., della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante <<modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16>, legge che dispone, con decorrenza primo luglio 1977 e primo gennaio 1978, nuovi criteri di determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale regionale;

che secondo il Governo le decorrenze cosi stabilite sono in contrasto con il contratto unico nazionale, che ha fissato la decorrenza dei miglioramenti economici e, più in genere, di qualsiasi effetto economico del contratto, al primo ottobre 1978;

che sempre secondo il Governo il ricorso alla contrattazione unica in sede nazionale per la determinazione del trattamento economico del personale regionale risponde ad evidenti esigenze di garantire, unitamente alla compatibilità con la situazione del bilancio pubblico in generale, la uniformità delle retribuzioni del personale delle varie Regioni in relazione all'identità delle prestazioni al personale stesso richieste, sicchè la legge regionale, essendo in contrasto con entrambe tali esigenze, viola l'art. 119 Cost;

che si é costituita in giudizio la Regione Basilicata, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, conclusioni ribadite nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.

considerato che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v. sent. 72 del 1985), va ritenuta inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost., non essendo stata, nemmeno genericamente, prospettata nel rinvio;

che il ricorso dello Stato si limitava pertanto a eccepire la violazione degli accordi collettivi-in particolare quello stipulato il primo febbraio 1977-per il personale regionale;

che su tale questione la Corte costituzionale si é già pronunciata (sent. n. 217 del 1987), statuendo che agli accordi stipulati prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi da <soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge>, non si può riconoscere <un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorchè rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioé di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso>;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio 1979, recante <modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974>, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale della medesima legge regionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.