Ordinanza n.11 del 1988

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ORDINANZA N.11

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge Regione Toscana approvata il 21 giugno 1977 e riapprovata il 15 novembre 1977, recante: <Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale> e della legge della Regione Umbria riapprovata il primo ottobre 1979, recante: .Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33-Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/73 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16>, promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente il 3 dicembre 1977 e il 18 ottobre 1979, depositati in Cancelleria il 13 dicembre 1977 e il 25 ottobre 1979 ed iscritti al n. 37 del registro ricorsi 1977 e al n. 22 del registro ricorsi 1979.

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana e della Regione Umbria;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 3 dicembre 1977 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 97 Cost., in riferimento all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante <Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale>, legge che prevede l'erogazione di un assegno una tantum dell'importo di Lire 260.000 (pari a Lire 10.000 mensili per il periodo primo gennaio 1974-31 dicembre 1975) ai dipendenti regionali, in riferimento al c.d. <vuoto contrattuale> determinatosi nella disciplina del trattamento giuridico-economico dei dipendenti medesimi a seguito della ritardata revisione di tale disciplina che, per accordo intervenuto fra gli amministratori regionali e le organizzazioni sindacali, avrebbe dovuto essere effettuata a partire dal primo gennaio 1974;

che con ricorso notificato il 18 ottobre 1979 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost., anche in riferimento agli artt. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante <Art. 100, legge regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e quelle coperte con legge regionale n. 16 del 1977>, legge che prevede l'erogazione di una integrazione di stipendio di Lire 10.000 mensili, oltre la tredicesima mensilità, per il periodo primo settembre 1974-31 dicembre 19758 sempre a copertura del c.d. <vuoto contrattuale>;

che, secondo il Governo, la Regione Toscana e la Regione Umbria, con le leggi impugnate, da un lato hanno violato l'accordo nazionale del primo febbraio 1977, anticipando, rispettivamente, al primo gennaio 1974 e al primo settembre 1974 benefici che l'accordo faceva decorrere al primo gennaio 1976, dall'altro hanno concesso al proprio personale un trattamento economico superiore a quello degli impiegati dello Stato, accentuando anzi il divario già esistente a favore dei dipendenti regionali;

che si sono costituite in giudizio le Regioni Toscana ed Umbria, eccependo l'infondatezza dei ricorsi.

Considerato che, stante l'identità dell'oggetto, i giudizi possono essere riuniti;

che le leggi regionali miravano a riequilibrare una situazione di particolare svantaggio del personale delle regioni Toscana ed Umbria, conseguente al fatto che in tali Regioni il <vuoto> intercorso tra la scadenza del primo contratto triennale (31 dicembre 1973) e l'entrata in vigore del secondo (primo febbraio 1977) era stato molto più rilevante che nelle altre Regioni, avendo Toscana e Umbria provveduto con maggiore sollecitudine a disciplinare lo stato giuridico ed economico del proprio personale;

che il principio fissato dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole voci di esso, di talchè il modesto incremento retributivo previsto dalle leggi impugnate non può essere ritenuto ex se tale da violare tale principio;

che eventuali disparità del trattamento economico a favore dei dipendenti regionali, sempre in ragione della modestia dell'incremento previsto dalle leggi impugnate, dovrebbero esser fatte risalire alle precedenti normative regionali che non costituiscono (e non possono costituire) oggetto del presente giudizio;

che, in definitiva, la censura si riduce a quella della violazione da parte delle leggi regionali impugnate del secondo accordo collettivo per il personale dipendente delle regioni a Statuto ordinario, questione sulla quale la Corte costituzionale si é pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi <da soggetti diversi da quelli prescritti dalla predetta legge>, non si può riconoscere <un significato diverso da quello di mero fatto politico, ancorchè rilevante come tale, di fronte al quale il potere della regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioé di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso>.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante <Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto contrattuale>, e della legge della Regione Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante <Art. 100, legge regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e quella coperta con legge regionale n. 16 del 1977>, sollevate, rispettivamente, con riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., e agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.