Ordinanza n.8 del 1988

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ORDINANZA N.8

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), della legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dal Pretore di Adria nel procedimento penale a carico di Labroca Riccardo ed altra, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1a Serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Adria, nel procedimento penale nei confronti di Labroca Riccardo ed altra, imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere, senza la prescritta concessione edilizia, realizzato la recinzione di un'area inedificata di mq. 160 sita in zona agricola, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 (R.O. n. 152/1987) ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimita costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., dell'art. 7, lett. a), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione gratuita <le opere costituenti pertinenze... al servizio di edifici già esistenti>, con implicita esclusione delle pertinenze dei fondi rustici, cosi determinando una irragionevole disparità di trattamento tra entità omogenee; una illegittima compressione della facoltà di godimento dei fondi rustici, sottoposti, nell'esercizio dello ius aedificandi, ad un regime più rigoroso;

una imposizione di vincoli non coordinati con gli obbiettivi indicati dall'art. 44 Cost.;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione.

Considerato che la disposizione impugnata dichiara assoggettate ad autorizzazione gratuita, in luogo della concessione prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), le pertinenze di <edifici preesistenti>, senza distinguere tra edificio urbano e rurale;

che, per converso, la suddetta disposizione non considera l'ipotesi delle opere costituenti pertinenza di quelle entità immobiliari, ontologicamente diverse, che sono le aree inedificate, siano queste urbane o rustiche;

che, pertanto, diversamente da quanto opina il giudice a quo, la controversia non deve essere decisa alla stregua del denunciato art. 7, lett. a), del decreto-legge n. 9 del 1982, convertito nella legge n. 94 del 1982, bensì in riferimento, all'art. 1 della legge n. 10 del 1977 e successive integrazioni, alla stregua del quale dovrà stabilirsi se la recinzione di un'area inedificata, per destinazione, dimensioni e caratteristiche strutturali, rappresenti un'opera comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio e necessiti, quindi, di con cessione;

che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, lett. a), del decreto- legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost., sollevata dal Pretore di Adria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.