Sentenza n. 4 del 1988

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SENTENZA N.4

 

ANNO 1988

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Dott. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI, Giudici,

 

                   ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 13 febbraio 1979, riapprovata il 15 maggio 1979, recante , promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il primo giugno 1979, depositato in Cancelleria l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1979.

 

Visto l'atto di costituzione della regione Toscana;

 

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

 

Considerato in diritto

 

Realmente la legge impugnata, dopo aver previsto la formazione di un piano regionale delle cave, assoggetta l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere alla concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

Il ricorso governativo lamenta sostanzialmente che la legge regionale impugnata abbia introdotto, in tema di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in violazione dei principi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d. 29.7.1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).

 

La Regione, con successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1981, n. 44, ha nuovamente disciplinato l'apertura e coltivazione di cave e torbiere, considerata sia come attività produttiva del settore estrattivo, sia come attività materiale interessante il governo del territorio e si é sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla Presidenza del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un regime autorizzatorio.

 

Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

 

Nè vi é di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della legge n. 36 del 1986 sia formulato come disciplina (soltanto) per la coltivazione di cave e torbiere, giacchè ciò non esclude l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova regolamentazione della materia per effetto della normativa regionale suindicata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Aldo CORASANITI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 19/01/88.