SENTENZA
N.4
ANNO 1988
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Francesco SAJA,
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo
CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale 13 febbraio 1979,
riapprovata il 15 maggio 1979, recante <Disciplina della coltivazione di cave
e torbiere in applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10>, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il primo giugno
1979, depositato in Cancelleria l'8 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 1979.
Visto l'atto di
costituzione della regione Toscana;
udito nella camera di
consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Considerato in diritto
Realmente la legge
impugnata, dopo aver previsto la formazione di un piano regionale delle cave,
assoggetta l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere alla concessione di
cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Il ricorso governativo
lamenta sostanzialmente che la legge regionale impugnata abbia introdotto, in
tema di ricerca e coltivazione di cave e torbiere, un regime concessorio, in
violazione dei principi posti in materia della c.d. legge mineraria (r.d.
29.7.1927, n. 1443), che subordina invece lo svolgimento di tali
attività a preventiva autorizzazione amministrativa (art. 45).
La Regione, con
successiva legge 30 aprile 1986, n. 36, modificata ed integrata dalla legge 11
maggio 1981, n. 44, ha nuovamente disciplinato l'apertura e coltivazione di
cave e torbiere, considerata sia come attività produttiva del settore
estrattivo, sia come attività materiale interessante il governo del
territorio e si é sostanzialmente conformata ai rilievi espressi dalla
Presidenza del Consiglio sottoponendo l'attività di cui si tratta a un
regime autorizzatorio.
Va dunque dichiarata
la cessazione della materia del contendere.
Nè vi é
di ostacolo, come obbietta la Regione, che il titolo della legge n. 36 del 1986
sia formulato come disciplina (soltanto) <transitoria> per la
coltivazione di cave e torbiere, giacchè ciò non esclude
l'entrata in vigore, e a tempo indefinito, di una nuova regolamentazione della
materia per effetto della normativa regionale suindicata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
13/01/88.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Aldo CORASANITI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 19/01/88.