SENTENZA
N.3
ANNO 1988
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Francesco SAJA,
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo
CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI,
Giudici,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 <Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche> in relazione
all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
<Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi>, promossi con le ordinanze emesse il 1o marzo 1984 dalla
Commissione tributaria di 2o grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli
Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25
bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.
Considerato in diritto
l. - I giudizi, per
l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente.
2. -La norma censurata
(art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, concernente <Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche>) dispone che nella determinazione degli utili netti-i quali, ai sensi del primo comma dello stesso art.
52, costituiscono il reddito d'impresa-<non si tiene conto delle perdite
relative ai cespiti che fruiscono di esenzione ne dei proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta ne dei proventi e dei costi relativi agli
immobili indicati dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il
reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del
titolo IIo>.
La disposizione violerebbe,
ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza,
in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla
contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di
trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poichè
soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al
netto degli interessi passivi.
3. - La questione non
é fondata.
Va innanzitutto
rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello
Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa
si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla
contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della
contabilità semplificata.
Oltre a ciò
peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto
comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il
contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di
optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che
l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei
confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non
hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e costituito dalla
differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze
patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una
serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi
passivi.
Pertanto, la questione
sollevata é infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente,
contrariamente all'assunto del giudice a quo, gli interessi passivi sono
previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori
anche se ammesse alla contabilità semplificata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche
all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di IIo grado di Pescara con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco SAJA,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 19/01/88.