SENTENZA N.3

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 <Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche> in relazione all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 <Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi>, promossi con le ordinanze emesse il 1o marzo 1984 dalla Commissione tributaria di 2o grado di Pescara nei ricorsi proposti da Danelli Francesco e Danelli Virginia contro l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pescara, iscritte ai nn. 987 e 988 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 25 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

 

Considerato in diritto

 

l. - I giudizi, per l'identità della questione sollevata, vanno riuniti e decisi congiuntamente.

2. -La norma censurata (art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concernente <Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche>) dispone che nella determinazione degli utili netti-i quali, ai sensi del primo comma dello stesso art. 52, costituiscono il reddito d'impresa-<non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione ne dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ne dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati dell'art. 21 che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo IIo>.

La disposizione violerebbe, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il principio di eguaglianza, in quanto il combinato disposto di essa e dell'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che individua le imprese minori ammesse alla contabilità semplificata) determinerebbe una disparità di trattamento tra imprese minori e imprese maggiori, poichè soltanto queste ultime sarebbero abilitate a computare i redditi immobiliari al netto degli interessi passivi.

3. - La questione non é fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, come dedotto anche dall'Avvocatura dello Stato, detta una disciplina comune ad ogni tipo di impresa, nel senso che essa si applica ai redditi d'impresa sia che vengano determinati in base alla contabilità ordinaria, sia che rientrino nel regime della contabilità semplificata.

Oltre a ciò peraltro, e anche prescindendo dall'ulteriore rilievo che ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del d.P.R. n. 600/73 il contribuente ammesso alla contabilità semplificata ha facoltà di optare per il regime ordinario, assume valore decisivo la considerazione che l'art. 72 del d.P.R. n. 597/73 dispone che nei confronti delle imprese ammesse alla contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime normale il reddito d'impresa e costituito dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei ricavi, delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive e l'ammontare complessivo di una serie di costi, tra i quali la norma prevede, al punto 7, gli interessi passivi.

Pertanto, la questione sollevata é infondata, in quanto, ai sensi della normativa vigente, contrariamente all'assunto del giudice a quo, gli interessi passivi sono previsti fra le componenti negative di reddito detraibili per le imprese minori anche se ammesse alla contabilità semplificata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione anche all'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di IIo grado di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19/01/88.