SENTENZA
N.1
ANNO
1988
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Dott. Francesco
SAJA Presidente
- Prof. Giovanni
CONSO
- Prof. Ettore GALLO
- Dott. Aldo
CORASANITI
- Prof. Giuseppe
BORZELLINO
- Dott. Francesco
GRECO
- Prof. Renato
DELL'ANDRO
- Prof. Gabriele
PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio
BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi
MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale
degli artt. 1, comma primo, lett. b), e 2, comma primo, della legge 21 dicembre
1984, n. 867 (<Misure urgenti per assicurare la continuitą della riscossione
delle imposte dirette>), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale del Trentino-Alto Adige, notificato il 22 gennaio 1985, depositato in
cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'avv.
Alessandro Pace per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Con la sentenza n. 114/85
questa Corte ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 1, lett.
b), della legge 867 del 1984, espungendo cosi la norma, ora di nuovo censurata,
dall'ordinamento.
Nella suddetta
sentenza questa Corte ha ritenuto che la competenza ripartita della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni e quindi di
organizzazione delle tesorerie e delle esattorie comunali - competenza in base
alla quale la legge regionale autorizza la gestione comune delle une e delle altre-é illegittimamente compressa dalla norma impugnata
con il prevedere la gestione separata di esse.
Per la parte
concernente l'art. 1, comma secondo, lett. b), della legge impugnata, la
questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.
Quanto all'art. 2,
comma primo, della stessa legge n. 867 del 1984, impugnato per motivi del tutto
analoghi a quelli progettati nei confronti dell'art. 1, comma secondo, lett.
b), esso va dichiarato costituzionalmente illegittimo per le ragioni accolte da
questa Corte con la sentenza suindicata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimitą costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 21
dicembre 1984, n. 867 (<Misure urgenti per assicurare la continuitą della
riscossione delle imposte dirette>);
dichiara la manifesta
inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, lett. b), della stessa legge, in quanto gią dichiarato
costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 114 del
1985.
Cosģ deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Aldo CORASANITI,
REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 19/01/88.