Ordinanza n.632 del 1987

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ORDINANZA N. 632

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;

che questione identica é già stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982 n. 627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI