ORDINANZA N. 632
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 702, nel testo modificato dalla legge 3 settembre 1982, n. 627, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1986 dal T.A.R. per la Calabria, iscritta al n. 826 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con ordinanza in data 7 marzo 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336 (Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conv. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio sino al settantesimo anno di età solo dei sanitari che, alla data di entrata in vigore della legge n. 336 del 1964, rivestivano determinate qualifiche di ruolo;
che questione identica é già stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 134 del 1986 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964 n. 336; 66 della legge 12 febbraio 1968 n. 132; 5 del d.l. 2 luglio 1982 n. 702, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982 n. 627; sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI