Ordinanza n.630 del 1987

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ORDINANZA N. 630

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Finzi Diego e l'I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di età alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in quanto, violando l'art. 3 Cost., siffatta condizione arbitrariamente discrimina coloro i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento della qualità di "perseguitati", non abbiano potuto costituire detto rapporto per cause indipendenti dalla loro volontà e comunque connesse alle persecuzioni subite;

che la censura investe non già la fissazione del suddetto termine di riferimento per la verifica della sussistenza del ricordato presupposto condizionante del beneficio - termine riconosciuto, anzi, dal giudice a quo rispondente ad un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa -, bensì la mancata previsione della sua non operatività nei sopra descritti casi di difetto di tale presupposto non riconducibile a volontà dell'interessato;

che nell'ordinanza, tuttavia, non é in modo alcuno precisato se e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno di detti casi, sicché mancano elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI