Ordinanza n.629 del 1987

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ORDINANZA N. 629

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Asti nel procedimento penale a carico di Palermino Giuseppe, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il pretore di Asti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), nella parte in cui non estende anche al caso di minori addetti al servizio di ristorazione la facoltà di derogare all'obbligatorietà del riposo domenicale, concessa, invece, al datore di lavoro nel caso di minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli o in riprese radio-televisive;

che, ad avviso del giudice a quo la norma censurata viola gli artt. 3 e 41 Cost. in quanto in entrambi i suddetti casi la menzionata deroga può trovare identica giustificazione - trattandosi di un servizio reso al pubblico, che, secondo l'id quod plaerumque accidit, può proprio nelle domeniche registrare maggior disponibilità dei potenziali utenti -, sicché risulta arbitraria la denunziata disparità di trattamento, con l'ulteriore conseguenza dell'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica in danno degli imprenditori esclusi dalla cennata facoltà;

che le esposte censure sono manifestamente infondate;

che, invero, la situazione dei minori che lavorano presso ristoranti si distingue da quella considerata nella norma censurata come meritevole della suddetta deroga poiché il lavoro prestato dai minori nelle rappresentazioni di spettacoli o riprese dirette radiotelevisive, per la particolare natura delle prestazioni stesse, si presenta, di norma, con carattere di insostituibilità ed é, inoltre, sottoposto ad uno speciale controllo preventivo della P.A. (si veda ad esempio, quanto stabilito dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 977 del 1967 in merito all'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro), non operante, invece, nel settore della ristorazione;

che, conseguentemente, le situazioni poste a confronto appaiono non assimilabili e perciò tali da giustificare una diversità di trattamento anche in materia di riposo settimanale, con le correlative limitazioni alla libertà di iniziativa degli imprenditori operanti nel testé menzionato settore, le quali trovano fondamento nell'esigenza, del pari garantita costituzionalmente (art. 37, terzo comma), di tutelare il lavoro dei minori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Asti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI