Ordinnza n.627 del 1987

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ORDINANZA N. 627

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985 dal Tribunale di Brescia, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 24 ottobre 1985, ha sollevato, nel corso del procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Alloiso Marisa ed altri, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia") in quanto dispone nell'ultimo comma che l'importo dell'indennità di anzianità maturata dal personale del soppresso ente pubblico ONMI non sia corrisposta al lavoratore, ma sia versata all'Ufficio liquidatore del soppresso Ente, e che al personale, trasferito agli enti pubblici riceventi, venga, conclusivamente, corrisposto, al momento della cessazione del rapporto con l'ente pubblico ricevente, il trattamento di fine servizio, nella misura complessiva corrispondente all'indennità maturata secondo il regolamento dell'ONMI e all'indennità spettante per la continuazione del rapporto di impiego presso l'ente pubblico ricevente;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata con riferimento ai parametri costituzionali invocati, nell'assunto che essa creerebbe una ingiustificata diversità di trattamento tra situazioni uguali là dove prevede una ritardata corresponsione della indennità a chi prosegua nel rapporto di lavoro, escludendo altresì la possibilità di operare la liquidazione con riferimento all'ultima retribuzione precedente alla cessazione del servizio e conducendo infine ad una tardiva insufficiente retribuzione dell'attività prestata presso l'ONMI;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata;

considerato che in relazione alla dedotta eccezione di inammissibilità appare sufficiente la motivazione sulla rilevanza contenuta nella ordinanza di rinvio;

che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984 ha ritenuto, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione, e per i medesimi profili ora denunciati non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1ø agosto 1977, n. 563;

che l'ordinanza di rimessione, anche se successiva alla menzionata sentenza, né si fa carico di detta pronuncia né comunque contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a modificare la propria precedente giurisprudenza, anche perché nessun cenno essa contiene in ordine agli elementi di fatto che potrebbero far diversificare la questione da quella che formò oggetto della precedente richiamata sentenza di questa Corte;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia") sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale di Brescia (reg. ord. n. 175 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI