Ordinanza n.626 del 1987

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ORDINANZA N. 626

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica"), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1982 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Mongiardino Emilio;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 14 gennaio 1982, nel corso del procedimento penale a carico di Ricci Renato ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 18 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica"), nella parte in cui subordina, anche per i tecnici di radiologia dipendenti da pubbliche amministrazioni, l'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria nelle strutture pubbliche all'iscrizione nell'apposito albo provinciale di cui all'art. 14 della stessa legge n. 1103 del 1965;

che, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 Cost. perché la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di radiologia non giustificherebbe il trattamento differenziato di tali tecnici rispetto ad altre categorie di sanitari, per i quali l'iscrizione é obbligatoria solo quando esercitino attività privata, in quanto il potere di vigilanza su di essi é già esercitato dalla pubblica amministrazione da cui dipendono;

che il Pretore di Genova rileva, altresì, che l'iscrizione obbligatoria all'albo dei tecnici di radiologia non appare posta a tutela di fini pubblici tali da legittimare la limitazione del diritto costituzionale di non associarsi, in quanto l'accertamento della sussistenza dei titoli e requisiti e l'esercizio del potere disciplinare già competono all'amministrazione pubblica da cui i tecnici dipendono;

che si é costituito in giudizio Mongiardino Emilio, presidente del collegio dei tecnici di radiologia medica di Genova, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la medesima questione, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 120 del 1973, che ha disatteso entrambi i profili ora nuovamente denunciati e cioè sia quello relativo alla asserita violazione del principio di uguaglianza che quello relativo all'asserita violazione del principio di libertà di associazione;

che nell'ordinanza di rimessione non viene addotto alcun nuovo argomento tale da poter indurre questa Corte a modificare la precedente giurisprudenza limitandosi il giudice a quo a ripetere gli argomenti, già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 18 Cost., dal Pretore di Genova (reg. ord. n. 326 del 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI