Sentenza n.619 del 1987

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SENTENZA N. 619

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968 n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Pretore di Bologna, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Ciccone Santa e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza in data 6 febbraio 1985 il pretore di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, nella parte in cui, in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non prevede che i lavoratori in cassa integrazione ordinaria ad ore zero abbiano diritto all'indennità di malattia.

2.- Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata.

Considerato in diritto

1.- La censura della norma in oggetto muove dal presupposto che nel vigente ordinamento non esista alcuna disposizione attributiva del diritto all'indennità di malattia ai lavoratori posti in trattamento di C.I.G. ad ore zero. Tale diritto, invero, può, secondo il giudice a quo, radicarsi per questi ultimi nella fase anteatta del rapporto di lavoro, ma viene perciò ad essere mantenuto solo per i due mesi successivi alla sospensione della prestazione lavorativa, non anche per l'ulteriore periodo di durata del trattamento di C.I.G. Detti lavoratori verrebbero, pertanto, discriminati rispetto a quelli posti in trattamento di cassa integrazione straordinaria, i quali hanno, invece, diritto all'indennità di malattia anche durante tale trattamento; oltre che privati dell'assistenza necessaria nel periodo di maggiore bisogno.

2.- Il suddetto presupposto ermeneutico appare, tuttavia, infondato. Invero, l'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164, ai fini del "diritto all'assistenza sanitaria" equipara i periodi di integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa; e l'indirizzo giurisprudenziale consolidato formatosi sul punto è nel senso di ritenere che con l'espressione "assistenza sanitaria" il legislatore, contrariamente a quanto opinato al riguardo dal giudice a quo, abbia inteso alludere a tutte le prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati, ivi compresa quella concernente l'erogazione dell'indennità in questione. È palese, quindi, come non sia ipotizzabile, alla stregua di tale corretto orientamento ermeneutico, la violazione degli invocati precetti costituzionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: D. MINELLI