Sentenza n.614 del 1987

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SENTENZA N. 614

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sede di Bologna, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Vaccari Elsa;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 25 maggio 1983, emessa nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Vaccari Elisa contro il Comune di Casalecchio di Reno, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui preclude alla donna lavoratrice il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i figli a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, anche se questi non sia percettore di altri assegni.

Nel giudizio innanzi alla Corte si é costituita, fuori termine, la parte privata.

Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale é l'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui preclude alla pubblica dipendente il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i figli minorenni a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, quando questi presti attività lavorativa che però non dia titolo a detti assegni.

La norma denunciata, ad avviso del giudice a quo, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., perché porrebbe la donna lavoratrice in una posizione deteriore rispetto all'uomo, impedendo di beneficiare di diritti che dovrebbero invece spettarle in ragione del suo lavoro.

2. - Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre norme contenenti analoghe limitazioni, ha affermato, nelle sentenze n. 105 del 1980 (con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quinto comma del medesimo art. 4, il cui quarto comma é oggetto del presente giudizio) e n. 83 del 1983, che gli assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione é da ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi, direttamente desumibile dai parametri costituzionali invocati, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono essere, in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

A questo principio si é uniformato anche il legislatore, perché l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - non applicabile ratione temporis, al rapporto controverso nel giudizio a quo - é ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella nuova indicata normativa é difatti prevista la corresponsione, in alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato nel mentre sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma oggetto del presente incidente.

3. - Come si é già rilevato, la norma impugnata é quella che tuttavia regola ratione temporis i rapporti oggetto del giudizio a quo, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, relativamente alla parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico debbano essere corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali") come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI