Sentenza n.612 del 1987

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SENTENZA N. 612

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da De Luca Saverio contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 1985, stabiliva di non procedere alla dichiarazione di idoneità alla ulteriore valutazione per la nomina alle funzioni direttive superiori del dottor Saverio De Luca, magistrato di cassazione dal 30 aprile 1977, disattendendo la richiesta di questi di far decorrere gli effetti giuridici ed economici dal compimento degli otto anni nella qualifica precedente anziché dal 1ø gennaio dell'anno successivo, interpretazione non consentita dalla legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, adito dall'interessato con ricorso avverso detta delibera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge citata, prospettando, con ordinanza emessa in data 7 febbraio 1986, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la logica adottata dal legislatore é di una sostanziale anticipazione della carriera economica non più legata al presupposto delle funzioni, come può riscontrarsi dalla stessa legge n. 831 del 1973. In tale ottica di scissione tra progressione nelle qualifiche da una parte e funzioni ed organici dall'altra risulterebbe irrazionale il mancato riconoscimento - ancorché ai soli fini economici - della nomina alle funzioni direttive superiori dei magistrati.

Al contrario l'attribuzione al compimento dell'ottavo anno, quanto meno per l'aspetto retributivo, realizzerebbe il rispetto del principio di eguaglianza tra magistrati che maturano l'anzianità in diversi momenti dell'anno e consentirebbe altresì il raggiungimento del trattamento economico connesso alla qualifica con effetti sulla posizione di quiescenza allorché il collocamento a riposo avvenga tra la scadenza degli otto anni ed il 1ø gennaio successivo, come nella fattispecie.

2. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

La scelta legislativa apparirebbe infatti frutto del corretto esercizio di una discrezionalità politica, giustificata da un'esigenza di omogeneità e semplificazione di governo del personale, nonché correlata "a quel tanto di casualità temporale che é ineliminabile nella disciplina giuridica delle vicende umane".

Considerato in diritto

1. - Con ordinanza del 7 febbraio 1986, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori").

La norma impugnata recita: "I magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l'anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1ø gennaio dell'anno successivo".

Secondo il giudice a quo la norma determinerebbe una "totale equiparazione (...) tra tutti i magistrati dichiarati idonei e pur tuttavia non nominati, a decorrere dal 1ø gennaio successivo; e ciò indipendentemente dal tempo di effettiva maturazione del prescritto periodo di otto anni nella qualifica di magistrato di cassazione".

2. - La questione é fondata.

Il principio di eguaglianza contiene in sé il duplice precetto di non diversificare l'eguale e di non parificare il diseguale. In questo secondo profilo esso é violato dalla norma impugnata.

Infatti in base all'art. 16 della stessa legge n. 831 del 1973 "Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nell'anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità predetta".

I magistrati che sono dichiarati idonei entro l'anno sono quelli che hanno maturato l'anzianità richiesta dalla legge lungo i dodici mesi. Il loro allineamento al 1ø gennaio dell'anno successivo non é dunque giustificato ai fini della decorrenza del trattamento economico nonché della data di dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutati, per il conseguimento della successiva nomina.

Il tertium comparationis che integra la verifica di costituzionalità dell'art. 17 impugnato, rispetto al parametro dell'art. 3 della Costituzione, é rinvenibile nel contesto della stessa legge.

L'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nel disciplinare la nomina a magistrato di Cassazione, ne fa decorrere gli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prevista. Detto articolo ha subito l'esame di costituzionalità di questa Corte, che ne ha dichiarato con sentenza n. 86 del 1982 la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva in seguito a valutazione favorevole "la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina".

Così disponendo, questa Corte ha, da un lato, ritenuto che per i consiglieri della Corte di cassazione - "sola categoria funzionale di magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale" in quanto "distintamente considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli artt. 106, comma 3, e 135, commi 1 e 2), con sicuro riferimento ai soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già titolari di esse)" - non potesse giustificarsi la scissione tra nomina ed effettivo esercizio delle funzioni di legittimità; ma, dall'altro, ha considerato che dovesse salvaguardarsi il vigente meccanismo di progressione economica, e ciò in ragione del "nesso esistente fra un'adeguata retribuzione ed una più sicura indipendenza dei magistrati".

Per le medesime ragioni, in riferimento agli uffici direttivi superiori di legittimità di cui all'art. 19 della legge n. 831 del 1973, la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato in linea conseguenziale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'ora impugnato art. 17 della medesima legge, nella parte in cui prevedeva la nomina alle funzioni direttive superiori, indipendentemente dal conferimento del corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento economico e l'idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini della successiva nomina.

Siffatta prospettiva, caratterizzata dall'eliminazione di ogni impropria relazione tra qualifiche di legittimità e funzioni (anche direttive) di merito, non va disgiunta dalla tendenza legislativa allo "sganciamento" degli avanzamenti nella retribuzione dalla attribuzione di funzioni espressa dall'art. 21, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 ("Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali").

La presente occasione consente di perfezionare quel meccanismo, conducendolo ad ulteriore grado di adeguazione al principio costituzionale di eguaglianza, (secondo la medesima logica di razionalità già seguita, seppure con riguardo ad una diversa fattispecie, nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985) in modo che gli effetti indicati nella sentenza n. 86 del 10 maggio 1982 (trattamento economico e dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina), siano collegati al compimento dell'ottennio di anzianità dei magistrati di Cassazione e non decorrano in difetto di vacanze - circostanza un tempo eccezionale ed ora normale - da una data irragionevolmente uguale per tutti: il 1ø gennaio dell'anno successivo a quello della ottenuta idoneità.

Naturalmente, come si desume dalla citata sentenza n. 86 del 1982, la quale, premessa la differenza tra le funzioni di legittimità e quelle di merito, ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina, l'effettivo esercizio delle funzioni di magistrato di Cassazione o equiparato non é richiesto per il conferimento delle funzioni direttive superiori di merito potendo a queste accedere anche magistrati che quell'esercizio o ufficio equiparato non abbiano espletato.

3. - Il profilo ulteriore, prospettato nell'ordinanza di rimessione, relativo agli effetti positivi risultanti dal descritto collegamento sul trattamento di quiescenza di chi é collocato a riposo tra il compimento dell'ottennio di anzianità e il 1ø gennaio successivo, si intende comunque assorbito rispetto alla questione di costituzionalità come innanzi trattata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ("Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"), nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento economico dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello del compimento dell'ottavo anno nella qualifica di magistrato di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell'ottennio di anzianità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI