ORDINANZA N. 609
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1975 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1333 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Colucci Teresa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, terzo comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 in quanto, commisurando l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri abitati, al valore medio delle singole regioni agrarie, contrasterebbe con l'art. 42, terzo comma, Cost.;
Considerato che, la norma impugnata è stata modificata dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977, applicabile alle indennità non ancora definite in forza dell'art. 19 della stessa legge;
che tali ultimi articoli sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5;
che, successivamente, la misura dell'indennità di espropriazione è stata disciplinata dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, dichiarata a sua volta illegittima con la sentenza 19 luglio 1983, n. 223;
che la Corte di Cassazione, a seguito di tali pronunce, ha elaborato una giurisprudenza con la quale, da un lato ha affermato che la sentenza n. 5 del 1980 concerne solo l'espropriazione delle aree con destinazione edilizia (Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401); dall'altro che, riguardo a tali aree, l'indennità va liquidata a norma della l. 25 giugno 1865, n. 2359 (Cass. 8 luglio 1985, n. 4091);
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti se la questione sollevata sia tuttora rilevante alla stregua di quanto anzi detto, esaminando se la fattispecie oggetto del giudizio a quo debba ancora considerarsi regolata dalla norma impugnata;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI