Ordinanza n.607 del 1987

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ORDINANZA N. 607

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, sesto comma, della legge 14 marzo 1981, n. 219 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti"), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dalla Corte di Appello di Napoli, iscritta al n. 1088 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. per la Basilicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, sesto comma, della l. 14 maggio 1981, n. 219;

che tale articolo, nel dettare norme in materia d'interventi statali per l'edilizia a Napoli, in relazione agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, prevede che "ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti, spettano tutte le indennità previste dalla l. 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70%";

che secondo il giudice a quo detta norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo stata la legge n. 385 del 1980 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 21 luglio 1983, n. 223 ed essendo la maggiorazione del 70% inidonea a farne venir meno l'incostituzionalità sotto il profilo dell'inadeguatezza dell'indennizzo;

Considerato che l'articolo impugnato, nell'ultima parte del comma sesto, statuisce che "l'espropriato può proporre opposizione alla stima, che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli artt. 12 e 13 della l. 15 gennaio 1885, n. 2892";

che detti ultimi articoli prevedono modalità di quantificazione dell'indennità di espropriazione diversi da quelli stabiliti dalla l. n. 385 del 1980, statuendo essenzialmente che essa sia determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio, se abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione o, altrimenti, in base all'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e fabbricati;

che, l'espropriato, in base all'art. 80, sesto comma, ultima parte, proponendo opposizione alla stima, può ottenere la quantificazione dell'indennità di espropriazione in base al su detto criterio;

che tale ultimo sistema di determinazione dell'indennità di espropriazione é stato ritenuto costituzionalmente legittimo da questa Corte (Sentenza 22 gennaio 1976, n. 15) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con motivazione che ne ha affermato implicitamente anche la rispondenza all'art. 42 Cost. sotto il profilo della congruità dell'indennizzo;

che la facoltà, accordata all'espropriato di ottenere, in sede di opposizione alla stima, la liquidazione dell'indennità in base ad un criterio conforme ai precetti della Costituzione, determina la manifesta infondatezza della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma sesto, della l. 14 maggio 1981, n. 219 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI