Ordinanza n.605 del 1987

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ORDINANZA N. 605

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Scuccimarra Mario ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza in data 21 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in cui dispone che il personale già appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianità nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e che si é costituita la parte privata insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata;

considerato che la Corte, in tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la razionalità di scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianità di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite (Sentenza n. 301 del 1985);

che alla stregua di tale giurisprudenza la norma impugnata appare ragionevole, sia per l'esigenza di differenziare sul piano economico quel personale (direttori di sezione e direttori aggiunti di divisione) che, provenendo da posizioni giuridiche diverse, é stato inquadrato in una medesima categoria, sia in relazione al particolare beneficio di status attribuito agli ex direttori di sezione che non ha il corrispondente per nessuna altra categoria di personale sia, infine, in relazione alla necessità di scaglionare i miglioramenti economici connessi con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, al fine di renderlo compatibile con le disponibilità finanziarie esistenti;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI