Ordinanza n.603 del 1987

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ORDINANZA N. 603

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali"), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -, iscritta al n. 957 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con ordinanza 11 luglio 1983 il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma terzo, della l. 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere il segretario già in servizio;

che la questione é stata sollevata in quanto la norma attribuirebbe al Ministro e al prefetto un potere totalmente discrezionale, svincolato da qualsiasi valutazione comparativa del merito degli altri potenziali aspiranti al medesimo avanzamento e consentirebbe promozioni senza concorso, in violazione degli artt. e 97 Cost.;

Considerato che, con sentenza 7 aprile 1983, n. 81, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale al legislatore spetta ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le procedure per la progressione in carriera, purché siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attività pregressa del dipendente, così da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori;

che la norma impugnata appare rispettosa di tali esigenze, richiedendo da un lato che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata e il Consiglio di amministrazione nonché, d'altro lato, subordinando tale facoltà alla condizione che il segretario presti servizio presso il comune o la provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo;

Visti gli artt. 26, II comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI