Ordinanza n.602 del 1987

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ORDINANZA N. 602

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica"), e 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, nella parte in cui sostituiscono l'art. 16, secondo comma, del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico"), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Tribunale di Torino, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n, 246 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 22 ottobre 1982 il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del congiunto-disposto degli artt. 27 e 28 l. 28 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (che sostituisce l'art. 16, comma secondo, d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2) - nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprietà, e titolari di situazioni giuridiche "non esaurite", la norma più favorevole, contenuta nel comma quinto dell'art. 28 l. n. 513 del 1977, del divieto decennale di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto tale mancata estensione implica l'assoggettamento ad una diversa disciplina di una identica situazione, in momenti diversi nel tempo;

che con la stessa ordinanza é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, l. 27 aprile 1962, n. 231 (nella parte in cui sostituisce l'art. 16, comma secondo d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ) - che stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva della proprietà a favore dell'IACP, per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non, invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica soluzione - sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata avrebbe previsto un trattamento ingiustificatamente differenziato per le due fattispecie anzidette;

Considerato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal legislatore ordinario in modo diverso nel tempo (Corte cost. 11 dicembre 1985, n. 322; 22 febbraio 1984, n. 38; 23 luglio 1980, n. 122) e, pertanto, la prima questione appare manifestamente infondata;

che anche la seconda questione appare manifestamente infondata, essendovi tra pagamento rateale e pagamento in unica soluzione differenze che giustificano una diversa disciplina della durata del divieto di vendita a terzi dell'alloggio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica") e 8, comma primo, della l. 27 aprile 1962, n. 231 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI