Ordinanza n.599 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 599

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee montane), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione del comune di Cisano Bergamasco nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45, nella parte in cui, nel disciplinare la delimitazione delle zone omogenee montane ai fini della formazione delle Comunità montane, consente l'inclusione di nuovi territori senza disporre l'acquisizione del punto di vista del comune di cui il territorio é parte, così violando l'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, che prevede l'intesa con i comuni interessati, previsione da intendersi come un principio fondamentale sancito dalla legge statale;

che nel giudizio é intervenuta la Regione Lombardia, concludendo per l'irrilevanza della questione o, in subordine, per la sua infondatezza;

che si é altresì costituito il comune di Cisano Bergamasco, concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

Considerato che la questione é stata sollevata nel corso di un giudizio di appello proposto dal comune di Cisano Bergamasco avverso la decisione con cui il T.A.R. Lombardia aveva dichiarato tardivi due ricorsi dello stesso comune "per la mancata impugnativa - come si legge nella esposizione in fatto dell'ordinanza - di precedente provvedimento regionale di inclusione del territorio di esso nel comprensorio di bonifica montana della Valle San Martino";

che davanti al Consiglio di Stato il giudizio nel merito e conseguentemente le contestazioni circa la legittimità costituzionale delle norme da applicarsi per la decisione in tanto possono trovare ingresso in quanto si risolva in senso favorevole al ricorrente la questione della tardività o meno della impugnazione degli atti amministrativi su cui si controverte;

che d'altronde - come pure risulta dalla ordinanza - il comune di Cisano Bergamasco era stato tempestivamente informato del progetto di revisione dei comprensori montani ed invitato ad esprimere il proprio parere, invito cui aveva corrisposto con atto 6 maggio 1974, n. 61 con cui il consiglio comunale negò la notifica della deliberazione d'urgenza adottata dalla giunta per esprimere adesione al progetto;

che su entrambi i problemi indicati non é dato rinvenire nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità considerazione alcuna;

che pertanto - a tacere della circostanza che la norma impugnata richiama espressamente l'art. 5 della legge regionale Lombardia 16 aprile 1973, n. 23, il quale dispone proprio che si proceda "d'intesa con i comuni" - non risulta adeguatamente motivata la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee montane), sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI