ORDINANZA N. 598
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1984 dal Giudice conciliatore di Roma, iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Roma, nel corso di un giudizio di recesso dalla locazione per necessità abitativa del locatore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui sanciscono la nullità delle pattuizioni concernenti l'ammontare del canone che deroghino alla legge, soltanto nell'ipotesi in cui esse siano favorevoli al locatore;
che il giudice a quo osserva come l'esiguità del canone percepito avesse determinato il locatore ad agire per il rilascio e come il divieto di patti in deroga precluda la possibilità di conciliare la lite creando disparità di trattamento rispetto al conduttore, non estendendosi il divieto agli accordi in favore di quest'ultimo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che l'art. 71 della legge 27 luglio 1978, n. 392, appare erroneamente richiamato, dovendo intendersi viceversa riferito all'art. 79 il denunziato vizio d'illegittimità costituzionale;
che peraltro il giudice a quo, adito per il rilascio di un immobile, non ha minimamente motivato circa la rilevanza in riferimento al giudizio in corso dinanzi a lui;
che la questione é solo astrattamente prospettata e non può essere ammesso il relativo giudizio di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 71 (rectius 79) della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI