ORDINANZA N. 591
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Codigoro, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di determinazione del canone, il Pretore di Codigoro ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. da 12 a 25 della stessa legge agli immobili siti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione osservando come il giudice a quo si sia limitato ad auspicare l'introduzione di un "equo" sistema di coefficienti per i Comuni esclusi dall'impugnato art. 26;
Considerato che il giudice a quo sollecita una decisione additiva, di natura essenzialmente discrezionale, prospettandosi per la questione sollevata una pluralità di soluzioni, derivanti da varie, possibili valutazioni;
che, pertanto, come la Corte ha più volte affermato (sent. 22 aprile 1986, n. 109), il giudizio costituzionale non può essere ammesso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 26, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Codigoro con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI