Ordinanza n.589 del 1987

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ORDINANZA N. 589

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal T.A.R. Lazio è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 - Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti - nella parte in cui, per il pubblico dipendente (nel caso, agente scelto della polizia di Stato) condannato per "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.", prevede la sanzione disciplinare "rigida" della destituzione di diritto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile 1981 n.121 che prevede la destituzione di diritto per "gravi delitti non colposi";

Considerato che identica questione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 (e manifestamente inammissibile con le successive ordinanze n. 187 e n. 248 del 1987);

che pertanto non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove, rispetto a quelle già prese in esame, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione con riferimento ai dedotti parametri;

che quanto all'assunto eccesso di delega erroneamente il Collegio a quo ha denunciato la norma per non avere essa previsto, come causa di destituzione di diritto, gravi delitti di cui all'ordinamento dell'Amministrazione di P.S.: va osservato, infatti, come il rispetto di quanto enunciato dall'art.70 n. 6, l. n.121 del 1981 che genericamente prevede la destituzione di diritto "per gravi delitti non colposi", sia da verificare alla luce dell'intero contesto delle svariate ipotesi delittuose comprese nella lett. a) della norma impugnata e non soltanto in riferimento alla singola ipotesi dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S." (la cui gravità, ai fini dell'adeguatezza della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse a questa Corte per le stesse ragioni esposte nella citata sentenza n. 270 del 1986);

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile pure sotto il profilo del rispetto dell'art.76 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI