ORDINANZA N. 589
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal T.A.R. Lazio è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 - Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti - nella parte in cui, per il pubblico dipendente (nel caso, agente scelto della polizia di Stato) condannato per "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.", prevede la sanzione disciplinare "rigida" della destituzione di diritto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile 1981 n.121 che prevede la destituzione di diritto per "gravi delitti non colposi";
Considerato che identica questione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 (e manifestamente inammissibile con le successive ordinanze n. 187 e n. 248 del 1987);
che pertanto non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove, rispetto a quelle già prese in esame, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione con riferimento ai dedotti parametri;
che quanto all'assunto eccesso di delega erroneamente il Collegio a quo ha denunciato la norma per non avere essa previsto, come causa di destituzione di diritto, gravi delitti di cui all'ordinamento dell'Amministrazione di P.S.: va osservato, infatti, come il rispetto di quanto enunciato dall'art.70 n. 6, l. n.121 del 1981 che genericamente prevede la destituzione di diritto "per gravi delitti non colposi", sia da verificare alla luce dell'intero contesto delle svariate ipotesi delittuose comprese nella lett. a) della norma impugnata e non soltanto in riferimento alla singola ipotesi dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S." (la cui gravità, ai fini dell'adeguatezza della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse a questa Corte per le stesse ragioni esposte nella citata sentenza n. 270 del 1986);
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile pure sotto il profilo del rispetto dell'art.76 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI