Sentenza n.578 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 578

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1980 dal Giudice conciliatore di Diano Marina, iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

Il Giudice conciliatore di Diano Marina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare l'immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela, costituzionalmente garantita, del lavoro e dell'iniziativa privata.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole considerarsi ricomprese entro l'ambito della previsione normativa.

Considerato in diritto

1. - Già nella sentenza n. 40 del 1984 questa Corte ha affrontato il problema della mancata previsione delle attività agricole nella elencazione di cui all'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), con specifico riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt. 67 e 73 della legge citata.

In tale occasione si é escluso che l'argomento meramente letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le eccezioni d'illegittimità, rivestisse un'effettiva consistenza.

Ha affermato la Corte che "nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell'art. 2135, l'agricoltura é considerata come attività d'impresa, e non già di mero godimento, sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di ricchezza".

Sotto altro profilo si é poi rilevato "che l'agricoltura non può essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare".

2. - Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a ritenere ricompreso anche l'uso agricolo dell'immobile tra le destinazioni che legittimano il recesso del locatore.

Appropriato é, al riguardo, il richiamo all'art. 2083 del codice civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l'artigiano, il piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.

3. - Non ricorre pertanto per l'uso agricolo il presupposto indicato nell'ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Diano Marina con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI